Morosità e pagamento spese legali: si applica l'art 1123 c.c.
- dott. Luca Capuana
- 14 mar 2017
- Tempo di lettura: 1 min
Con la pronuncia 27509 del 30/12/2016 (download disponibile qui a sinistra) la Suprema Corte ha stabilito che non si possono addebitare al condòmino moroso, per intero, le spese del giudizio in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, in assenza di esplicito provvedimento giurisdizionale. Quindi la prassi che vedeva l'amm.re addebitare le spese legali sostenute nel corso del giudizio, nelle spese individuali al condòmino moroso, non potrà più essere applicata.

Ciò ha anche un senso logico, in quanto molte volte dopo giudizi che durano anni, può non essere chiaro e semplice risalire a quante e quali spese siano state addebitate nel corso degli anni al condòmino. Il ns Studio addebita da sempre solo e solamente le spese liquidate dal giudice e quindi esigibili, e solo qualora venga pagata la sorte e, come spesso accade, "dimenticate" le spese legali. Per evitare un successivo addebito per spese di precetto, si conclude l'atto addebitando le spese liquidate nelle individuali. Successivamente, qualora la morosità persista, il nuovo decreto comprenderà anche il dovuto del precedente giudizio.
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