Balconi: in Tabella di Proprietà solo gli elementi decorativi.
- Dott. LucaCapuana
- 19 mar 2017
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La sentenza 6652/17 della Cassazione IV sez. ha ribadito che i condòmini sono chiamati a contribuire solo alla manutenzione degli elementi decorativi dei balconi, rimanendo escluse tutte le altre parti, di proprietà esclusiva e quindi da addebitare al singolo condòmino.

La sentenza in oggetto ha chiarito come
l’assemblea condominiale non può validamente assumere decisioni che riguardino i singoli condomini nell’ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano sull’adeguato uso delle cose comuni. Nel caso di lavori di manutenzione di balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti che vi accedono, è valida la deliberazione assembleare che provveda al rifacimento degli eventuali elementi decorativi o cromatici, che si armonizzano con il prospetto del fabbricato, mentre è nulla quella che disponga in ordine al rifacimento della pavimentazione o della soletta dei balconi, che rimangono a carico dei titolari degli appartamenti che vi accedono (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14576 del 30/07/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6624 del 30/04/2012; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7603 del 30/08/1994).
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